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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ogni impresa rientrante nella definizione di «esercizi di vicinato» ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.
  2. Agli esercizi di cui al comma 1 non si applicano le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione all'amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà disciplinate dal primo comma.