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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di pagamenti effettuati attraverso carte di debito).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere garantita la gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento in attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. Per l'attuazione del precedente comma, l'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sospeso fino all'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel quale sono indicate le modalità e gli strumenti necessari per rendere gratuiti, ai soggetti interessati, i servizi di cui al suddetto articolo 15.