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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.4. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
3.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Poteri del sindaco e sanzioni).

  1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco coordina e riorganizza, inoltre, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, artigianali e industriali, in determinate zone del territorio comunale, qualora documentate esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. Inoltre, sulla base delle medesime esigenze, il sindaco può altresì limitare la vendita di determinate categorie merceologiche, delimitandone gli orari, in determinate zone del territorio comunale».
  2. Il mancato rispetto dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da parte dell'autorità competente di cui al comma 7 del medesimo articolo 22.