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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.22. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
3.22.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 30.000 e con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.

ident. 3.23.3.24.3.25.