Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità o di recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge sia stata commessa per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione per oblazione.