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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.13. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
3.13.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. In aree urbane interessate da fenomeni di aggregazione notturna, individuate dal prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in relazione ad episodi ricorrenti o di particolare gravità, connotati da condotte violente contro il patrimonio o la persona, la vendita per asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 20,30 può essere sospesa, con provvedimento del sindaco, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre. Nei casi di urgenza, l'autorità comunale provvede ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  1-bis. L'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza si applica anche nei casi di reiterata inosservanza dei provvedimenti di cui al comma 1. Se il fatto è commesso in violazione dell'articolo 87 del medesimo testo unico, è disposta la confisca delle merci e delle attrezzature.
  1-ter. All'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il comune trasmette alla questura, entro dieci giorni dalla presentazione, anche con modalità telematiche le segnalazioni certificate d'inizio di attività ricevute e le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».