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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.6. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
2.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Ciascun comune ha il compito di controllare e verificare il rispetto delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali, individuate dagli imprenditori ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
  2. Al fine di consentire ai comuni di effettuare le attività di cui al comma 1, gli imprenditori comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, al comune nel cui territorio è situato l'esercizio commerciale, le date di chiusura nell'anno dello stesso, in deroga alle festività indicate all'articolo 1 della presente legge. Le giornate di chiusura individuate in deroga dall'imprenditore possono essere liberamente modificate da quest'ultimo nel corso dell'anno, a condizione che ne venga data idonea e tempestiva comunicazione al comune almeno due mesi prima.
  3. Le regioni, in coordinamento con i comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, definendo le linee di indirizzo da seguire per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze del territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali, e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività.
  4. Il piano territoriale di cui al comma precedente viene adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.