Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:
1) 1o gennaio, primo giorno dell'anno;
2) la domenica di Pasqua;
3) 1o maggio, festa del lavoro;
4) 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
5) 25 dicembre, festa di Natale;
6) 26 dicembre, festa di Santo Stefano.»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Sono escluse dall'applicazione delle eccezioni di cui alla lettera d-bis), come modificata dal presente articolo, le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”».;
c) dopo la lettera b, è inserita la seguente:
c) gli obblighi di chiusura di cui al comma 1, lettera a), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.