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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
1.7.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. — (Disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali). – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   «a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
    d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura e, per quanto riguarda gli esercizi commerciali, dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, ad eccezione dei seguenti giorni:
     1) il 1o gennaio, primo giorno dell'anno;
     2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
     3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
     4) la domenica di Pasqua;
     5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
     6) il 1o maggio, festa del lavoro;
     7) il 2 giugno, festa della Repubblica;
     8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
     9) il 1o novembre, festa di Ognissanti;
     10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
     11) il 25 dicembre, festa di Natale;
     12) il 26 dicembre, festa di Santo Stefano.»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Sentiti i comuni, le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori del settore, ciascuna regione individua, tra quelle elencate, sei festività per le quali la chiusura degli esercizi è obbligatoria su tutto il territorio regionale. Ciascuna regione individua inoltre altre sei giornate di chiusura obbligatoria, tra le festività elencate oppure tra le domeniche, potendole anche differenziare per aree omogenee, in relazione alle caratteristiche socio-economiche e territoriali.
  1-ter. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) le tipologie di attività commerciali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ovvero quelle per le quali leggi regionali abbiano previsto identiche deroghe.