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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.57. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
1.57.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Ciascuna regione può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, individuare fino a un massimo di ulteriori 24 giorni festivi di chiusura obbligatoria rispetto a quelli individuati al comma 1.