Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. Ciascuna regione può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, individuare fino a un massimo di ulteriori 12 giorni festivi di chiusura obbligatoria rispetto a quelli individuati al comma 1.