Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:
1-ter. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) le seguenti tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; sale cinematografiche; stazioni di servizio autostradali; negozi che effettuano la vendita esclusiva e/o prevalente di stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.