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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/10/2013  [ apri ]
1.3.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(«Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»).

  1. Il comma 7 dell'artico1o 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «7. Il sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il sindaco, sentite ove possibile le aziende, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, coordina e riorganizza, altresì, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in limitate zone del territorio qualora situazioni non altrimenti disciplinabili di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di tutela del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio rendano impossibile consentire rilevanti flussi di pubblico in determinati orari e in determinate zone del territorio comunale».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.
(Osservatorio sulle aperture dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali).

  1. Dal 1o gennaio 2014 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio sulle aperture dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge.
  2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da nove membri, di cui due funzionari del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'ANCI, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  3. Ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese».