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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.29. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
1.29.

  Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-bis è sostituito con il seguente:
  1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente sostituire fino ad un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo la tempistica e le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.