Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis) Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ciascun titolare dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, può a sua scelta, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, sostituire comunicandolo al proprio comune, fino a un massimo della metà dei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1, con un pari numero di giorni di chiusura. In caso non provveda entro la data stabilita la decisione è attribuita a ciascun comune territorialmente competente.