Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sopprimere i numeri 2) e 10).
Conseguentemente, alla lettera b) sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire fino ad un massimo di otto giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune entro il 30 novembre dell'anno precedente.