Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:
1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per il territorio secondo la tempistica e le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni di entrata in vigore della presente disposizione.