All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in favore dei comuni, sottoscrittori degli accordi non vincolanti, ai fini dell'attuazione della presente legge.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: e dei comuni aderenti agli accordi.