Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Ai sensi del decreto legislativo 2000 n. 267 gli enti locali possono emettere dei buoni spesa per il sostegno del reddito delle famiglie.
2. I buoni spesa di cui al comma 1, previo accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio, consentono ai titolari di acquisire, a fronte di un contributo finanziario personale pari ad almeno il 15 per cento o il 20 per cento di usufruire per il pagamento di una percentuale di beni e servizi erogati dagli esercizi commerciali nel territorio comunale.