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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.05. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
4.05.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Agevolazioni fiscali per le micro e piccole imprese del commercio).

  1. Per le micro e piccole imprese del commercio rientranti nella definizione di «esercizi di vicinato» di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, entrate in esercizio da non più di 48 mesi, il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali non concorre alla formazione della base imponibile del reddito di impresa, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.