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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.7. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
2.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Ciascun comune ha il compito di controllare e verificare il rispetto delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali, individuate dagli imprenditori ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
  2. Le regioni, in coordinamento coi comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, definendo le linee di indirizzo da seguire per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze del territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali, e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività, ma non può contenere disposizioni che deroghino alla disciplina degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni, come modificato dalla presente legge.
  3. Il piano triennale di cui al comma precedente è adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.