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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.5. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
2.5.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. — (Piano territoriale). — 1. Le regioni, in coordinamento con i comuni, possono predisporre un piano per una pianificazione territoriale e urbanistica che garantisca un equilibrato e armonico assetto del territorio, identificando le polarità commerciali presenti e da sviluppare, definendo le linee di indirizzo da seguire, per migliorare i servizi al consumatore anche attraverso una loro migliore integrazione e coordinamento con le esigenze di territorio e dei cittadini. Tale piano può contenere anche orientamenti per gli operatori, finalizzati a promuovere la più ampia e costante fruibilità, in tutti i giorni dell'anno, dei servizi commerciali e artigianali e un'offerta complessiva nel territorio in grado di aumentarne l'attrattività.
  2. Il piano territoriale di cui al comma 1 è adottato dalle regioni nel rispetto dei principi di semplificazione e di liberalizzazione delle attività commerciali di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ident. 2.3.2.4.