Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, anche in forma telematica, la popolazione residente, entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio dell'applicazione dell'accordo.