Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso d-bis), sostituire le parole da: «e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva» e fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per un massimo di dodici domeniche l'anno»;
b) alla lettera b) sopprimere il comma 1-bis;
c) alla lettera b) dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:
1-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la chiusura immediata dell'esercizio commerciale ed il ritiro delle autorizzazioni e delle licenze di attività, nonché il divieto per la stessa ragione sociale di avviare attività analoghe per un periodo di tre anni dalla chiusura.