Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-bis è sostituito con il seguente:
1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente sostituire fino ad un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo la tempistica e le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.