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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.28. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/09/2014  [ apri ]
1.28.

  Al comma 1, lettera b), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis) Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ciascun titolare dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, può a sua scelta, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, sostituire comunicandolo al proprio comune, fino a un massimo della metà dei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1, con un pari numero di giorni di chiusura. In caso non provveda entro la data stabilita la decisione è attribuita a ciascun comune territorialmente competente.