1.27.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Ciascun esercente commerciale può sostituire fino ad un massimo di dieci giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura, da comunicare al comune entro il 30 novembre dell'anno precedente.
Cimmino Luciano,
Mazziotti Di Celso Andrea,
Bombassei Alberto,
Capua Ilaria,
Catania Mario,
Cesaro Antimo,
D'Agostino Angelo Antonio,
Galgano Adriana,
Librandi Gianfranco,
Matarrese Salvatore,
Molea Bruno,
Oliaro Roberta,
Rabino Mariano,
Romano Andrea,
Quintarelli Giuseppe Stefano,
Sottanelli Giulio Cesare,
Tinagli Irene,
Vargiu Pierpaolo,
Vecchio Andrea,
Vezzali Maria Valentina,
Vitelli Paolo,
Nesi Edoardo