Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Ciascun comune può sostituire – sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti – fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1, con un pari numero di giorni di chiusura.