stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in X Commissione in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/10/2013  [ apri ]
1.4.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali).

  1. All'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppresse le seguenti parole: «potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali».
  2. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. I comuni, anche in modo coordinato e secondo le previsioni di cui al comma 2-sexies, in particolare nelle aree metropolitane, predispongono accordi territoriali non vincolanti in materia di orari degli esercizi commerciali, nel rispetto delle tutele di cui ai commi 1 e 2 e dell'interesse pubblico generale, al fine di assicurare elevati livelli di fruibilità da parte dei cittadini, di promuovere un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività territoriale e di valorizzare specifiche zone a più marcata vocazione commerciale, anche attraverso l'integrazione degli orari di funzioni e servizi affini e complementari, fornendo agli operatori indicazioni su possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli utenti.
  2-ter. L'accordo di cui al comma 2-bis è redatto, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante la procedura di cui al comma 2-quater.
  2-quater. I comuni avviano la consultazione delle organizzazioni operanti a livello locale dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo, attivano, anche in via telematica, la consultazione pubblica, che deve terminare trenta giorni prima dell'entrata in vigore del medesimo accordo.
  2-quinquies. Sulla base degli accordi di cui al comma 2-bis, i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi e degli esercizi commerciali rivolti al pubblico, esistenti nel rispettivo territorio. Tale documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti.
  2-sexies. Ai fini di favorire l'adesione agli accordi territoriali di cui al comma 2-bis, da parte delle micro e piccole imprese del commercio, regioni e comuni individuano incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali a valere sui tributi di propria competenza.
  2-septies. Nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento degli accordi territoriali non vincolanti in materia di esercizi commerciali di cui al comma 2-bis, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano:
   a) criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree territoriali ove l'adozione degli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possa avvenire in modo coordinato;
   b) i termini temporali entro i quali, sulla base dei criteri di cui alla lettera a), i comuni possono procedere all'individuazione delle aree territoriali;
   c) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e degli uffici della pubblica amministrazione e dei trasporti.

  3. Ciascuna regione istituisce un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, cui partecipano rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.
  4. Restano ferme le competenze in materia di orari dei sindaci nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.