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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.166. in Assemblea riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/09/2014  [ apri ]
1.166.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica ai punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e i locali dove sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.