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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.154. in Assemblea riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/09/2014  [ apri ]
1.154.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui al comma 1, lettera d-bis), con un pari numero di giorni di chiusura domenicale o festiva.