Al comma 1, dopo le parole: commerciali ed artigianali aggiungere le seguenti: ivi inclusi i punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e i locali dove sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.