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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/09/2014  [ apri ]
1.6.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera d-bis), è abrogata;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria, adottano un piano per la regolazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di cui al comma 1, che preveda l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
   c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Nel piano, adottato ai sensi del comma 4, sono individuati i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono le domeniche del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
  4-ter. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2014.
  4-quater. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, i piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività commerciali balneari e le attività connesse, per i quali l'orario di apertura e chiusura non è soggetto ad alcun obbligo».