Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel disciplinare con proprie leggi gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, possono prevedere la chiusura domenicale e festiva con facoltà di deroga, tenendo conto delle peculiarità socio-culturali, ambientali e dell'attrattività turistica dei propri territori e bilanciando i diversi interessi costituzionalmente rilevanti, ivi compreso l'imprescindibile rispetto dei diritti fondamentali delle persone-lavoratori in tutte le sue esplicazioni, e nel rispetto dei vincoli comunitari.