Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui al comma 1, lettera d-bis), con un pari numero di giorni di chiusura domenicale o festiva.