Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Gli accordi territoriali di cui all'articolo 2 possono derogare alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal comma 1 del presente articolo, fino a un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, secondo le modalità che verranno determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.