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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.32. in Assemblea riferita al C. 734-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/05/2013  [ apri ]
1.32.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia con le seguenti: di prevedere le necessarie misure di sicurezza alternative e al contempo di proseguire un'assistenza psichiatrica residenziale, al fine di evitare il pericolo di una regressione correlata all'improvvisa uscita dall'ospedale psichiatrico giudiziario, che presenta caratteristiche di cronicizzazione e di «istituzionalizzazione repressiva» per il paziente psichiatrico. L'uscita dall'istituzione deve quindi inizialmente essere esercitata tramite invio a una comunità terapeutica riabilitativa di tipo residenziale per pazienti psichiatrici, seguendo una logica di continuità di cura, e il paziente deve essere dimesso non appena il dipartimento di salute mentale di competenza e, nello specifico, l’équipe multidisciplinare della comunità residenziale, ritenga a sua volta recuperato il paziente medesimo, ovvero lo stesso abbia raggiunto quel livello di autonomia psichica e materiale che gli permetta una vita indipendente; o che, in alternativa, abbia optato per invio ad altro servizio con caratteristiche diverse ma specifiche per la salute mentale, ovvero comunità terapeutica-riabilitativa semi- residenziale, ovvero centro diurno, ovvero gruppo-appartamento, ovvero semplice servizio psichiatrico ambulatoriale, a minore intensità di cura e più alto livello di autonomia.