Al comma 2-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
In particolare, nel caso la sperimentazione preveda l'utilizzazione di medicinali prodotti da laboratori e società proprietarie di brevetto o di esclusiva per quanto riguarda la composizione e le modalità di preparazione del prodotto da utilizzare, tutti i costi della sperimentazione saranno a carico del produttore e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche. Quando invece la sperimentazione avverrà con materiali prodotti da laboratori o strutture del SSN, le aziende sanitarie in cui la sperimentazione avrà luogo dovranno con chiarezza identificarne i costi in fase di autorizzazione e predisporne la rendicontazione analitica entro sei mesi dal termine, consegnandone copia all'Istituto Superiore di Sanità, unitamente alla relazione scientifica sui risultati dello studio.