Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 11), con il seguente:
11) la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che i proventi di sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza dello Stato siano destinati prioritariamente ad alimentare, nell'ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente, un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno e un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati, rispettivamente, all'intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale nonché ai relativi programmi attuativi;.