Al comma 1, lettera d), dopo il numero 7) aggiungere il seguente: 7-bis) misure volte a favorire la coesistenza di diversi tipi di utenza vulnerabile negli spazi comuni consentendo il parcheggio delle biciclette in aree riservate ai pedoni, ove questa misura non rechi intralcio o pericolo.
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 7) aggiungere il seguente: 7-bis) misure volte a favorire la coesistenza di diversi tipi di utenza vulnerabile negli spazi comuni acconsentendo al posteggio delle biciclette in aree riservate ai pedoni ove questa misura non rechi intralcio o pericolo.