Al comma 1, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:
bb-bis) revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso, comprendendo tra i servizi pubblici di soccorso soggetti all'esenzione sia i servizi di trasporto medico di urgenza, sia i servizi di trasporto sanitario qualificato;.