2.97.(nuova formulazione)
Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il conducente con età superiore a ottanta anni non si sottoponga al rinnovo annuale, la patente è rinnovata ogni due anni e abilita alla guida dei veicoli indicati per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri.»