Al comma 1, lettera i), dopo il numero 9), inserire il seguente:
9-bis) la previsione, per i concessionari delle strade e per gli enti locali, dell'obbligo di destinare l'importo dei proventi delle sanzioni pecuniarie comminate a seguito di superamento del limite di velocità rilevato da sistemi fissi di rilevazione automatica della velocità, al Fondo per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ad interventi di sicurezza stradale;.