Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:
1-bis) possibilità per gli enti gestori delle strade, fermo restando le disposizioni in materia di alberi monumentali di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, di sostituire le essenze arboree o arbustive compatibilmente con la salute pubblica, la sicurezza stradale e la conservazione del paesaggio.