Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:
1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;
2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;
3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.