Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali.