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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.34. in Assemblea riferita al C. 731-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2014  [ apri ]
2.34.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) la possibilità per gli enti gestori delle strade, fermo restando le disposizioni in materia di alberi monumentali di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, di sostituire le essenze arboree o arbustive compatibilmente con la salute pubblica, la sicurezza stradale e la conservazione del paesaggio.