stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.316. in Assemblea riferita al C. 731-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2014  [ apri ]
2.316.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: in ogni caso, al fine di favorire ai cittadini la più ampia accessibilità e fruibilità al sistema giudiziario, esentare i ricorsi avverso le sanzioni amministrative dinnanzi al giudice di pace dal pagamento del contributo unificato e di ogni imposta o bollo con le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 recante il Testo unico in materia di spese di giustizia e alla ulteriore legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.