Al comma 1, lettera n), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali o agenti di polizia regionale, provinciale o locale, una quota non inferiore al 60 per cento delle relative entrate sia destinata ad interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture e una quota non inferiore al 20 per cento sia destinata all'installazione e alla manutenzione di strumenti per il controllo in remoto delle violazioni.