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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.308. in Assemblea riferita al C. 731-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2014  [ apri ]
2.308.

  Al comma 1, lettera n), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 3-bis) Previsione, qualora il reato di «omicidio stradale» sia commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dell'applicazione della pena di cui all'articolo 575 del codice penale diminuita di un terzo.
  Previsione, qualora il reato di lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, terzo comma, sia commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope dell'applicazione delle pene di cui agli articoli 582 e 583 del codice penale diminuite di un terzo.
  Previsione, inoltre, che le eventuali circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti nel caso di reato di «omicidio stradale».